| Articolo 1 |
Denominazione e sede sociale |
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Su iniziativa promossa dall’Associazione
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, di seguito indicata
come Fondatore, è costituita la Fondazione dell’Associazione
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) (per brevità
Fondazione), con sede nella Casa Madre dei Mutilati di Guerra,
in Roma, Piazza Adriana n.3. |
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| Articolo 2 |
Scopi |
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La Fondazione non ha fini di
lucro.
Essa ha lo scopo principale di onorare i Mutilati ed Invalidi
di guerra, mantenendo vivo il ricordo del loro sacrificio e del
loro contributo alla configurazione dell’attuale Società
civile, sia nazionale che internazionale, nonché di svolgere,
in ogni campo, in favore loro, delle loro famiglie e dei loro
successori, opera di protezione, di assistenza e solidarietà.
Per l’attuazione di tali finalità la Fondazione potrà
porre in essere iniziative intese, in via esemplificativa a:
a) collaborare con le Autorità e le Istituzioni, sia italiane
che estere, per contribuire allo sviluppo della coscienza civile
e democratica dei cittadini, alla distensione internazionale,
alla difesa della pace ed al rafforzamento dei sentimenti di fratellanza
fra i Popoli;
b ) promuovere e sviluppare iniziative, anche in armonia con Fondazioni
consorelle, tese ad avvicinare i cittadini a dette Istituzioni
e sostenere lo Stato democratico nei suoi Ordinamenti fissati
dalla Costituzione;
c) svolgere ricerche storiche, organizzare convegni, conferenze,
seminari, manifestazioni ed attività culturali di qualsiasi
genere, connesse allo scopo della Fondazione, editando anche pubblicazioni,
riviste, opuscoli, libri, filmati, cassette, dischi, opere su
ogni tipo di supporto e quanto altro utile a diffondere, su tutto
il territorio nazionale ed all’estero, in particolare nelle
giovani generazioni, la conoscenza del sacrificio sofferto dai
Mutilati ed Invalidi di guerra italiani e dei grandi valori ideali
che li animano;
d) istituire corsi di educazione civica e di formazione, borse
di studio, premi, anche di natura economica ed incentivi a favore
degli assistiti;
e) svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al conseguimento
dei suoi scopi, utilizzando le risorse proprie, dei privati e
degli enti e concorrendo a tutte le iniziative pubbliche e private;
f) assicurare il sostegno finanziario all’ANMIG, finché
esiste l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi
di Guerra.
La Fondazione potrà stipulare, ove ritenuto utile o necessario,
ogni opportuno atto o contratto, sia a titolo oneroso che gratuito
anche per il finanziamento delle iniziative deliberate, tra cui,
senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui a breve,
medio e lungo termine e finanziamenti bancari anche assistiti
da garanzie reali, la locazione sia attiva che passiva, la gestione
economica nonché finanziaria dei beni mobili ed immobili
ed altri contratti di natura finanziaria, l’acquisto e la
vendita di beni immobili, nonché la stipula di convenzioni
di qualsiasi genere per il miglior utilizzo degli immobili per
i fini istituzionali, nei limiti di legge e del presente Statuto.
La Fondazione potrà operare in Italia con l’apertura
di Uffici regionali e provinciali, nei modi e con gli strumenti
che saranno ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento
delle finalità istituzionali.
Sino all’estinzione del Fondatore, le Presidenze regionali
e le sezioni dell’ANMIG saranno operative anche come organi
periferici della Fondazione.
La Fondazione è autonoma ed indipendente da qualsiasi partito
e associazione di carattere politico. |
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| Articolo 3 |
Patrimonio |
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Il patrimonio della Fondazione
viene assicurato dall’Ente Fondatore ANMIG, di seguito indicato
come Fondatore, come risulta nell’atto costitutivo e attraverso
ulteriori eventuali incrementi deliberati dal Fondatore. Esso
è costituito inizialmente dal versamento di Euro 258.228,45
(duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45).
La Fondazione persegue le finalità di cui al precedente
articolo 2 utilizzando i frutti e/o le rendite del patrimonio.
Il patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato
anche da oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi
conferiti a titolo di liberalità da parte di enti e privati,
sempre che le elargizioni siano espressamente destinate ad incrementare
il patrimonio ai fini di realizzare gli scopi di cui all’art.2
del presente Statuto. La Fondazione potrà, altresì,
accrescere il proprio patrimonio mediante incorporazioni di Enti
senza fine di lucro.
Allo scopo di incrementare o ripristinare il patrimonio della
Fondazione, il Fondatore potrà conferire alla stessa, anche
in fasi successive, gli immobili di sua proprietà che resteranno,
comunque, amministrati dalle strutture dell’ANMIG, sino
a quando il Fondatore non si sarà estinto. |
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| Articolo 4 |
Organi della Fondazione |
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| Gli organi della Fondazione sono:
- L'Assemblea Nazionale;
- Il Consiglio Generale di
Indirizzo e Programmazione
(per brevità Consiglio Generale);
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente della Fondazione;
- Il Vice Presidente del Consiglio Generale;
- Il Segretario Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei conti. |
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| Articolo 5 |
Assemblea Nazionale |
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L’Assemblea Nazionale è
composta dai soci dell’ANMIG e dai discendenti di questi
sino alla terza generazione, i quali abbiano espresso la volontà
di aderire agli scopi ed all’attività della Fondazione
stessa, ottemperando ad ogni obbligo statutario e ad ogni deliberazione
del Consiglio Generale.
Su deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall’Assemblea
Nazionale, potranno essere ammessi anche Enti e/o privati che
abbiano contribuito in modo rilevante al raggiungimento degli
scopi della Fondazione.
Sono compiti dell’Assemblea Nazionale:
a) la nomina del Consiglio Generale, secondo quanto previsto dal
successivo art.6, comma 2;
b) la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
c) l’ammissione prevista dal precedente comma 2 del presente
articolo;
d) lo scioglimento della Fondazione;
e) la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione.
L'Assemblea Nazionale è convocata, a cura del Presidente
della Fondazione, di regola ogni tre anni per la nomina del Consiglio
Generale di cui al precedente punto a) , nonché per le
deliberazioni relative all'ammissione di cui al precedente punto
c).
La partecipazione all'Assemblea Nazionale avviene con il sistema
dei delegati, distinti e proporzionati al numero dei soci e degli
aderenti, secondo quanto stabilito per ogni tornata assembleare
dal Consiglio Generale. In via straordinaria l’Assemblea
Nazionale può essere convocata nelle ipotesi previste dai
precedenti punti d) ed e) ed ogni qualvolta ne facciano richiesta
almeno due terzi dei componenti l’Assemblea Nazionale stessa. |
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| Articolo 6 |
Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione
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Il Consiglio Generale dovrà
attuare tutte le iniziative necessarie per la concreta funzionalità
della Fondazione.
Il Consiglio Generale è composto da 23 componenti eletti
dall'Assemblea Nazionale.
I Componenti del Consiglio Generale durano in carica tre anni
e possono essere riconfermati.
Alla rinuncia e/o cessazione della carica per qualsiasi motivo
i Consiglieri uscenti dovranno essere sostituiti dagli associati
che abbiano riportato in Assemblea il maggior numero di voti.
La sostituzione non è obbligatoria a meno che il numero
non scenda ad di sotto dei due terzi dei suoi componenti.
Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo, produce la decadenza d’ufficio dalla carica di Consigliere.
Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della
Fondazione o in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio
stesso.
Alle sedute del Consiglio Generale partecipano di diritto i componenti
del Consiglio di Amministrazione e i Revisori dei conti. |
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| Articolo 7 |
Competenze del Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione
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Spetta al Consiglio Generale in
sede ordinaria determinare l’indirizzo generale della Fondazione
nonché:
a) eleggere il Presidente della Fondazione;
b) eleggere il Vice Presidente del Consiglio Generale;
c) deliberare entro il mese di ottobre di ogni anno il documento
programmatico dell'attività istituzionale annuale e pluriennale
prevista dallo Statuto, definendo gli obiettivi, le linee di operatività,
le priorità e le risorse da destinarvi.
d) deliberare in merito al bilancio preventivo annuale ed al conto
consuntivo e alla relazione finanziaria;
e) deliberare le modifiche del presente Statuto;
f) redigere il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
g) redigere il Regolamento interno della Fondazione che definisce
la struttura organizzativa, i criteri di assegnazione dei compiti
e responsabilità e gli strumenti per la gestione ed il
controllo delle attività, nonché quant’altro
necessario per la corretta gestione della Fondazione;
h) provvedere all’istituzione ed all’ordinamento degli
uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze
fuori dalla propria sede;
i) deliberare in merito alle mutazioni dei beni mobili ed immobili
in ottemperanza alle prescrizioni e vincoli stabiliti dal Fondatore,
nonché in merito all’assunzione di finanziamenti
ed altri impegni di carattere finanziario;
l) deliberare in merito alla revoca dei Consiglieri per i casi
previsti dal presente Statuto;
m) deliberare sul compenso, diarie, gettoni e rimborsi dei Revisori
dei conti;
n) deliberare sui rimborsi, diarie e gettoni dei membri del Consiglio
Generale e del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere
del Collegio dei Revisori;
o) delegare il Vice Presidente o altro componente nei casi in
cui il Presidente sia impossibilitato a rappresentare la Fondazione
in forza di incompatibilità o conflitto di interesse;
p) deliberare in qualsiasi altra materia che gli venga sottoposta
dal Consiglio di Amministrazione. |
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| Articolo 8 |
Convocazione del Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione |
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Il Consiglio Generale si riunisce
ogni qualvolta il Presidente della Fondazione o il Consiglio di
Amministrazione lo ritengano necessario, oppure quando ne facciano
richiesta al Presidente almeno due terzi dei membri in carica
del Consiglio stesso, ovvero ancora su richiesta dell’Autorità
tutoria, sempre rivolta al Presidente. In ogni caso il Consiglio
Generale deve essere convocato almeno due volte all’anno
per le delibere di cui al punto d) del precedente art.7. |
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| Articolo 9 |
Deliberazioni del Consiglio Generale di Indirizzo e Programmazione |
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Le riunioni del Consiglio Generale
in sede ordinaria sono regolarmente costituite se intervengono
almeno due terzi dei membri in carica del Consiglio stesso, in
prima convocazione, e la metà più uno dei componenti,
in seconda convocazione. Sia in prima che in seconda convocazione,
le deliberazioni si intendono approvate se riportano il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti con diritto di voto. In caso
di parità prevale il voto del Presidente.
Salva diversa determinazione del Presidente, da prendersi di volta
in volta, ovvero della maggioranza degli aventi diritto al voto
intervenuti, le votazioni avvengono a scrutinio palese. Di ogni
seduta del Consiglio è redatto apposito verbale che è
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e trascritto
nel Registro dei verbali. Ciascun membro può chiedere,
quando si procede a votazione palese, che sia inserito nel verbale
il voto contrario o favorevole da lui espresso. In mancanza di
tale richiesta, nel verbale viene riportato solo l’esito
delle votazioni, senza indicazione sul voto espresso dai singoli
partecipanti.
Le elezioni del Presidente della Fondazione e dei componenti del
Consiglio di Amministrazione avvengono a scrutinio segreto. |
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| Articolo 10 |
Consiglio di Amministrazione |
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Il Consiglio di Amministrazione
è composto da sette membri, di cui il Presidente della
Fondazione e sei membri eletti dal Consiglio Generale, tra i quali
il Consiglio di Amministrazione stesso eleggerà il Vice
Presidente della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati.
Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa con voto
consultivo il Presidente del Collegio dei Revisori od un Componente
da lui delegato.
La perdita della qualità di membro del Consiglio Generale
comporta anche la cessazione dalla qualità di membro del
Consiglio di Amministrazione. |
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| Articolo 11 |
Competenze del Consiglio di Amministrazione |
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Il Consiglio di Amministrazione
attua le deliberazioni del Consiglio Generale ed adotta i provvedimenti
di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza può anche
adottare provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo
sottoporli a ratifica del Consiglio Generale nella successiva
riunione di questo. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) predispone i programmi di attività in attuazione degli
scopi statutari da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
b) cura la gestione ordinaria della Fondazione e stipula contratti
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di locazione e di compravendita
di beni mobili ed immobili, per questi ultimi se non sottoposti
al vincolo di indisponibilità prescritto dal Fondatore;
c) delibera sulle accettazioni delle donazioni e dei lasciti con
beneficio d’inventario;
d) delibera sulla costituzione di gruppi di studio e/o commissioni
fissandone attribuzioni e nominandone i componenti;
e) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla
approvazione del Consiglio Generale ed una relazione al bilancio
consuntivo;
f) delibera il conferimento di incarichi e funzioni ai propri
membri, fissandone modalità, termini e condizioni, sia
con opportune deleghe che con specifiche procure, stabilendo i
relativi compensi, diarie e rimborsi, sentito il parere dei Revisori
dei conti;
g) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il
trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato
da norme di diritto privato;
h) nomina e revoca il Segretario Generale.
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| Articolo 12 |
Convocazione del Consiglio di Amministrazione |
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Il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Presidente, di regola, una volta ogni tre
mesi. |
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| Articolo 13 |
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
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Per la validità delle deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza
di almeno tre membri del Consiglio, oltre il Presidente ovvero,
in sua assenza, del Vice Presidente. Si considerano approvate
le deliberazioni che riportano la maggioranza dei voti espressi.
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che il
Presidente richieda altrimenti o così deliberi la maggioranza
degli intervenuti. Nelle votazioni a scrutinio palese a parità
di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti
persone vengono assunte a scrutinio segreto quando ne sia fatta
richiesta anche da un solo componente; in caso di parità
di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta è
redatto apposito verbale che è sottoscritto dal Presidente
e dal Segretario Generale e trascritto nel Registro dei verbali.
Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione
palese, che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario
da lui espresso su determinate questioni. In mancanza di tale
richiesta, nel verbale viene riportato solo l’esito delle
votazioni, senza indicazione sul voto espresso dai singoli partecipanti. |
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| Articolo 14 |
Il Presidente |
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Il Presidente della Fondazione,
eletto dal Consiglio Generale come previsto dall'art.7 dello Statuto,
durerà in carica tre anni e potrà essere rieletto. |
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| Articolo 15 |
Competenze del Presidente della Fondazione |
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Il Presidente ha la legale rappresentanza
della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti
i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione della stessa
ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le
attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Generale
e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone l’attività
e vigila perché siano osservate le norme dello Statuto
e siano eseguite le deliberazioni del Consiglio Generale e del
Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti,
in tutto o in parte, al Vice Presidente.
Il Presidente può assumere qualsiasi provvedimento che
abbia carattere di urgenza ivi compresa la nomina di procuratori
speciali, riferendone secondo le rispettive competenze al Consiglio
Generale o al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione
successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Sino a quando il Fondatore non si sarà estinto il Presidente
riferirà sull’attività della Fondazione al
Congresso nazionale dell’ANMIG. |
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| Articolo 16 |
Il Segretario Generale |
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Il Segretario Generale assicura
la corretta gestione delle risorse della Fondazione; partecipa
alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni
del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed assicura
la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della
Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Segretario
Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni
nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei
documenti inerenti alla attività della Fondazione. Il Consiglio
di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento
di singoli atti o categorie di atti al Segretario Generale.
In tal caso le deleghe avranno durata predeterminata e precisi
limiti di contenuto con l'obbligo, da parte del Segretario Generale
di relazionare al delegante sull'espletamento dell'incarico ricevuto.
Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata
qualificazione professionale con competenza specifica nel campo
gestionale ed amministrativo e che abbia maturato esperienza nell'ambito
della libera professione o in posizioni di responsabilità
presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate. |
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| Articolo 17 |
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario |
| |
Alle esigenze funzionali della
Fondazione provvederà il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario il cui organico, stato giuridico e trattamento economico
verranno stabiliti con successivo Regolamento, da approvare nelle
forme di rito. |
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| Articolo 18 |
Collegio dei Revisori dei conti |
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Il Collegio dei Revisori dei conti
è costituito da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea
e da due supplenti.
Essi rimarranno in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione
finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci
preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.
Il Presidente del Collegio partecipa, con voto consultivo, alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei conti
possono assistere alle riunioni del Consiglio Generale.
Il Collegio dei Revisori dei conti eleggerà il proprio
Presidente fra i membri effettivi. Alla cessazione e/o rinuncia
della carica per qualsiasi motivo, i Revisori uscenti saranno
sostituiti dai supplenti. |
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| Articolo 19 |
Esercizio finanziario |
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L’esercizio finanziario della
Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della
redazione del bilancio consuntivo di ciascun anno, dovrà
far pervenire al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
il progetto di bilancio e la sua relazione almeno trenta giorni
prima della data fissata dal Consiglio Generale convocato per
la sua approvazione. Il Collegio dei Revisori dovrà corredare
il progetto di bilancio con una propria relazione e depositare
presso la sede della Fondazione, a disposizione dei Consiglieri,
il progetto di bilancio e la sua relazione almeno trenta giorni
prima della data fissata dal Consiglio Generale convocato per
la sua approvazione. |
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| Articolo 20 |
Durata ed estinzione |
| |
La Fondazione è costituita
senza limitazioni di durata. In caso di estinzione, da qualsiasi
causa determinata, della Fondazione, l’eventuale residuo
netto del patrimonio sarà devoluto, in conformità
alle deliberazioni dell’Assemblea prese a maggioranza dai
due terzi dei votanti e previa approvazione del Ministero del
Tesoro, ad Enti che perseguono fini analoghi a quelli della Fondazione. |
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| Articolo 21 |
Esclusioni |
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Sono esclusi dai benefici previsti
dall’art.2 e dalle nomine previste dal presente Statuto
nonché da qualsiasi carica connessa alle attività
della Fondazione:
- coloro che risultino indegni per un comportamento contrario
alla unità ed indivisibilità della Patria italiana
e comunque lesivo degli interessi materiali e delle finalità
morali, ideali e patriottiche della Fondazione;
- i dipendenti in servizio presso la Fondazione. |
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| Articolo 22 |
Disposizioni finali |
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Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente Statuto, e nell’atto costitutivo di
cui è parte integrante, si applicano le vigenti norme di
legge in materia di Fondazioni. |
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| Articolo 23 |
Norme transitorie |
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Fino all'elezione degli organi
della Fondazione prevista dal presente Statuto e comunque fino
all'estinzione del Fondatore, la Fondazione e l'Associazione Nazionale
fra Mutilati ed Invalidi di Guerra svolgono la loro attività
in stretto collegamento e con le seguenti identificazioni di organi:
a) Il Presidente della Fondazione si identifica nel Presidente
dell'Associazione fondatrice;
b) ll Vice Presidente della Fondazione si identifica nei tre Vice
Presidenti dell'Associazione fondatrice;
c) Il Consiglio Generale della Fondazione si identifica nel Comitato
Centrale dell'Associazione fondatrice;
d) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si identifica
nella Direzione Nazionale dell'Associazione fondatrice;
e) Il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione si identifica
nel Collegio Sindacale dell'Associazione fondatrice;
f) Il Segretario Generale della Fondazione si identifica nel funzionario
coordinatore degli uffici dell'Associazione fondatrice;
g) I Comitati Fiduciari provinciali e regionali della Fondazione
si identificano nei Comitati Provinciali e Regionali dell'Associazione
fondatrice;
h) Il personale amministrativo, tecnico e ausiliare e la struttura
burocratica della Fondazione si identifica nel personale amministrativo,
tecnico e ausiliare e nella struttura burocratica della Associazione
fondatrice;
i) L'Assemblea Nazionale della Fondazione si identifica nel Congresso
Nazionale dell'Associazione Fondatrice.
I documenti amministrativi e contabili della Fondazione sono tenuti
materialmente distinti e separati da quelli dell'Associazione
fondatrice.
Il patrimonio di ogni specie della Fondazione e dell'Associazione
fondatrice è tenuto separato e distinto nella gestione
dalle due istituzioni. Sarà assunto totalmente nella proprietà
e nella gestione della Fondazione all'atto di scioglimento dell'Associazione
fondatrice. |
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| Articolo 24 |
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Allo scopo di promuovere tutte
quelle iniziative che favoriscano l'effettiva operosità
della Fondazione è costituita, di concerto con l'ANMIG,
una Consulta Nazionale degli aderenti.
Detta Consulta, composta da diciannove aderenti (uno per ogni
regione) designati dai Presidenti Regionali e da dieci aderenti
designati dalla Direzione Nazionale dell'ANMIG, si riunirà
di norma tre volte all'anno, unitamente alla Direzione Nazionale
stessa e da questa convocata. |
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