GRANDI INVALIDI: APPROVATO L'AUMENTO
ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE

Restiamo in attesa che il Ministero dell'Economia dirami le disposizioni relative alla presentazione delle domande per l'anno 2006


IL PROVVEDIMENTO relativo all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per i Grandi Invalidi di guerra è stato definitivamente approvato, prima dalla Commissione Lavoro della Camera e poi in seconda lettura dalla Commissione Finanze del Senato.
Come potrete rilevare, durante l'esame da parte della Camera, sono state apportate alcune modi-fiche al testo approvato dal Senato in prima lettura, di cui vi avevamo dato notizia sul n. 7-8-9/2005 del nostro Bollettino. Infatti, è stato li-mitato agli anni 2006 e 2007 l'au-mento a 900 euro mensili per i Grandi Invalidi di lettera A e A bis e a 450 euro mensili per i Grandi Invalidi delle altre lettere fino alla E n. 1, nonché ai titolari di supe-rinvalidità insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
Inoltre, l'adozione di procedure più snelle è stata rinviata ad una successiva riforma organica della materia.
Restiamo in attesa che il Mini-stero dell'Economia dirami le di-sposizioni relative alla presenta-zione delle domande per l'anno 2006 e ci riserviamo di darne noti-zia appena possibile.

Ecco di seguito il testo della legge 7 febbraio 2006, n. 44.


"Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare"
Art. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

1. In relazione alla soppressio-ne del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplinadell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata:

a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi
ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E
annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto
del Presi-dente della Repubblica 23 di-cembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B),
numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio previsti dal
secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai
pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E
che siano insigniti di Medaglia d'Oro al Valor Militare.

3. I soggetti che alla data del 1 ° gennaio 2006 percepiscono l'asse-gno sostitutivo, ai
sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo
compreso tra il 1 ° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge,
l'importo fissato dalla presente legge con detrazio-ne delle somme eventualmente
percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.
4. Alla liquidazione degli asse-gni di cui alla presente legge prov-vedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazio-ne dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

l. All'onere derivante dall'at-tuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per
gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicem-bre 2002, n. 288, come rifinanzia-to dall'articolo 1, comma 535, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2.Il Ministro dell'economia e delle fmanze provvede al monito-raggio degli effetti finanziari
deri-vanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso
dell'attuazione della presen-te legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l'importo
degli assegni di cui all'ar-ticolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entità dei suddetti
scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al pre-cedente
periodo.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Presenza/Gen-Feb-Mar 2006