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GRANDI INVALIDI: APPROVATO L'AUMENTO Restiamo in attesa che il Ministero dell'Economia dirami le disposizioni relative alla presentazione delle domande per l'anno 2006 IL PROVVEDIMENTO relativo all'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per i Grandi Invalidi di guerra è stato definitivamente approvato, prima dalla Commissione Lavoro della Camera e poi in seconda lettura dalla Commissione Finanze del Senato. Come potrete rilevare, durante l'esame da parte della Camera, sono state apportate alcune modi-fiche al testo approvato dal Senato in prima lettura, di cui vi avevamo dato notizia sul n. 7-8-9/2005 del nostro Bollettino. Infatti, è stato li-mitato agli anni 2006 e 2007 l'au-mento a 900 euro mensili per i Grandi Invalidi di lettera A e A bis e a 450 euro mensili per i Grandi Invalidi delle altre lettere fino alla E n. 1, nonché ai titolari di supe-rinvalidità insigniti di medaglia d'oro al valor militare. Inoltre, l'adozione di procedure più snelle è stata rinviata ad una successiva riforma organica della materia. Restiamo in attesa che il Mini-stero dell'Economia dirami le di-sposizioni relative alla presenta-zione delle domande per l'anno 2006 e ci riserviamo di darne noti-zia appena possibile. Ecco di seguito il testo della legge 7 febbraio 2006, n. 44.
1. In relazione alla soppressio-ne del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplinadell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è fissata: a) in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici
mensilità in favore degli invalidi b) in misura ridotta del 50 per cento in favore degli
invalidi ascritti alle lettere B), 2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì
ai grandi invalidi per servizio previsti dal 3. I soggetti che alla data del 1 ° gennaio 2006
percepiscono l'asse-gno sostitutivo, ai
sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dalla presente legge con detrazio-ne delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002. 4. Alla liquidazione degli asse-gni di cui alla presente legge prov-vedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazio-ne dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto. Art. 2. l. All'onere derivante dall'at-tuazione della presente
legge, valutato in 21.595.000 euro per 2.Il Ministro dell'economia e delle fmanze provvede al
monito-raggio degli effetti finanziari 3.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, Presenza/Gen-Feb-Mar 2006 |