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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Della sede e degli scopi
Art. 1. - L’Associazione Nazionale fra Mutilati
ed Invalidi di Guerra, ente morale con personalità giuridica di
diritto privato, ha sede in Roma, presso la Casa Madre, accoglie ed unisce
i mutilati e gli invalidi di guerra d’Italia, dei quali ha, per
legge, la tutela e la rappresentanza esclusiva e, nel perseguimento delle
sue finalità socialmente e moralmente rilevanti, si propone:
a) di ricordare il comune sacrificio, esempio d’amore e di dedizione
alla patria, monito operante per l’eliminazione delle guerre; auspicio
per pacifiche relazioni tra i popoli e gli stati;
b) di alimentare tra i mutilati e gli invalidi di guerra l’orgoglio
del dovere compiuto; il sentimento della fratellanza e dell’amore
della libertà; di operare per la cooperazione, la distensione internazionale
e la difesa della pace; per l’avvento dell’unità morale
dell’Europa, anche in armonia con le associazioni combattentistiche
delle altre nazioni;
c) di tutelare gli interessi morali e materiali dei soci e delle loro
famiglie e di svolgere in ogni campo in loro favore ogni possibile forma
di protezione, di assistenza e di solidarietà;
d) di contribuire al rafforzamento della coscienza civile e democratica
degli italiani e di sostenere lo stato democratico nei suoi ordinamenti
fissati dalla costituzione repubblicana;
e) di mantenere e di sviluppare rapporti fraterni con le Forze Armate
e dell’Ordine, presidio delle istituzioni democratiche e repubblicane;
f) di ricercare l’intesa unitaria con le associazioni consorelle
per la difesa dei comuni valori patriottici e ideali, della democrazia
e della pace, promuovendo altresì forme di collaborazione per il
conseguimento dei fini comuni, con particolare riguardo alle nuove generazioni;
g) di intervenire presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche
e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti,
anche d’intesa con le associazioni consorelle e le forze politiche
e sociali.
L’Associazione è autonoma e indipendente da qualsiasi partito
o forza politica.
Il simbolo dell’Associazione è costituito dalla bandiera
nazionale, con nastro azzurro e nel bianco lo stemma associativo. Ne sono
in possesso il comitato centrale, il comitato regionale, le sezioni, le
sottosezioni, i fiduciariati.
L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi
di Guerra, allo scopo di dare continuità ai valori e agli ideali
di cui sono portatori i mutilati e gli invalidi di guerra, ha istituito
la Fondazione dell’ANMIG.
Capo II
Dei soci
Art. 2. - L’Associazione si compone di soci effettivi
e di soci d’onore.
Art. 3. - Sono ammessi a soci effettivi:
a) i mutilati e gli invalidi di guerra di tutte le categorie di pensione
che abbiano rivestito la qualifica di combattente o di partigiano combattente,
anche se non siano in godimento della pensione per averne fatto rinuncia;
b) coloro che abbiano conseguito per ferita riportata in combattimento
o per invalidità assegno rinnovabile anche se scaduto o l’indennità
“una tantum”;
c) coloro i quali, pur non essendo in godimento di pensione di guerra
o di assegno rinnovabile, siano insigniti del distintivo d’onore
di mutilato di guerra e in possesso del relativo brevetto;
d) i titolari di pensione di guerra indiretta e di reversibilità
che abbiano acquisito il diritto a tale trattamento a seguito della scomparsa
dei mutilati ed invalidi di guerra di cui alla lettera a) del presente
articolo.
Sono altresì ammessi a soci effettivi:
i figli, i nipoti e i pronipoti, discendenti in linea diretta dei soggetti
di cui alle precedenti lettere da a) a d).
Art. 4. - L’ammissione a socio è subordinata ai precedenti
penali e morali del richiedente i quali devono essere tali da non ledere
la onorabilità del cittadino.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,
nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle
disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’Associazione.
Essi, in ogni caso, debbono serbare condotta seria, dignitosa ed onesta
ed ispirarsi, specie nelle relazioni con gli altri soci e con gli organi
associativi, a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà
che stanno alla base del contenuto morale dell’Associazione.
Art. 5. - La qualità di socio effettivo si perde
per dimissioni, per cancellazione, per radiazione, per espulsione ai sensi
e con le modalità di cui al titolo IV, capo VII.
Art. 6. - Il titolo di socio d’onore può
essere conferito dal comitato centrale, per speciali benemerenze, a città
ed enti pubblici o privati.
Capo III
Della ripartizione organizzativa territoriale,
degli organi e delle cariche sociali
Art. 7. - L’Associazione è territorialmente
organizzata in sezioni di cui fanno parte i soci effettivi secondo le
rispettive residenze.
Le sezioni hanno organi propri e sono collegate da organi provinciali
e regionali. L’attività degli organi sezionali provinciali
e regionali è coordinata dagli organi centrali.
Art. 8. - Sono organi centrali dell’Associazione:
a) il congresso;
b) il comitato centrale;
c) la direzione nazionale;
d) l’ufficio di presidenza;
e) il presidente dell’Associazione;
f) il collegio centrale dei sindaci;
g) il collegio dei probiviri.
Sono organi regionali:
a) il comitato regionale;
b) la commissione esecutiva regionale;
c) il presidente regionale.
Sono organi provinciali:
a) il comitato provinciale;
b) il presidente provinciale.
Sono organi sezionali:
a) l’assemblea sezionale;
b) il consiglio direttivo della sezione;
c) il presidente della sezione;
d) il collegio sezionale dei sindaci.
Art.9. - Gli impiegati e salariati dell’Associazione
non possono rivestire cariche sociali né essere nominati fiduciari.
Capo IV
Del patrimonio sociale e dei mezzi finanziari
Art. 10. - Il patrimonio sociale è unico ed è
costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell’Associazione.
Art. 11. - L’Associazione provvede al finanziamento
delle proprie attività:
a) con le quote associative, anche per delega, nella misura fissata dal
comitato centrale e con i contributi volontari dei soci;
b) con i contributi eventuali dello Stato, delle regioni e degli altri
enti pubblici e privati;
c) con le oblazioni volontarie ed eventuali donazioni;
d) con le rendite del patrimonio associativo.
L’Associazione provvede ad inviare annualmente al ministero della
difesa una relazione, con rendiconto sull’attività svolta.
Art. 12. - Sono affidati in autonoma gestione alle sezioni,
nei limiti e con le modalità del regolamento di esecuzione e del
regolamento amministrativo-contabile:
a) le rendite e l’uso degli immobili dell’Associazione ubicati
nelle rispettive circoscrizioni territoriali nonché dei relativi
mobili; restano peraltro esclusi quelli gestiti direttamente dal comitato
centrale;
b) le quote associative, anche per delega, nella misura fissata dal comitato
centrale e i contributi volontari comunque versati dai rispettivi soci;
c) le oblazioni e le donazioni fatte ed accettate per le singole sezioni;
d) i proventi di eventuali iniziative assunte dalle sezioni;
e) i contributi ordinari e straordinari concessi alle singole sezioni
dagli organi centrali e regionali dell’Associazione o da altri enti.
TITOLO II
DEGLI ORGANI CENTRALI
Capo I
Del Congresso
Art. 13. - Il congresso è formato dai delegati
di tutte le sezioni regolarmente costituite.
Esso rappresenta l’organo supremo dell’Associazione e sono
di sua esclusiva competenza:
a) la nomina dei componenti del comitato centrale;
b) la nomina dei componenti del collegio centrale dei sindaci;
c) la nomina dei componenti del collegio dei probiviri.
Esso inoltre delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa
e indica le direttive per l’opera che gli altri organi debbono svolgere
per il raggiungimento dei fini sociali.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell’ANMIG
il congresso nazionale attribuisce al comitato centrale il potere di apportare
eventuali modifiche allo statuto sociale.
Tali modifiche, pur essendo immediatamente operative,
devono essere ratificate dal congresso nazionale alla sua prima riunione
in via ordinaria.
Art 14.- Il congresso si riunisce in via ordinaria ogni
tre anni per le nomine di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo
precedente.
La riunione è indetta almeno due mesi prima della scadenza del
triennio dal comitato centrale il quale sceglie la sede in cui il congresso
deve svolgersi e fissa l’ordine del giorno.
Debbono essere iscritti all’ordine del giorno anche altri specifici
argomenti su richiesta di almeno un quarto dei comitati regionali, purché
tale richiesta sia comunicata all’ufficio di presidenza dell’Associazione
almeno 20 giorni prima della data di convocazione.
In sede straordinaria il congresso deve essere convocato per la elezione
del comitato centrale qualora il numero dei suoi componenti, non membri
di diritto, per dimissioni od altre cause, venga a ridursi a meno della
metà, dopo aver esaurita la surrogazione con i supplenti, quando
ne sia fatta richiesta da un numero di sezioni regolarmente costituite,
che rappresentino almeno un decimo degli associati e tutte le volte che
il comitato centrale lo ritenga opportuno.
Nelle prime due ipotesi del precedente comma il congresso deve essere
indetto entro tre mesi.
Art. 15. - La convocazione del congresso è a cura
del presidente dell’Associazione comunicata, unitamente all’ordine
del giorno, almeno due mesi prima per lettera raccomandata a tutte le
sezioni regolarmente costituite, con l’invito a far designare dalle
rispettive assemblee i propri delegati e i delegati supplenti che possano
sostituirli in caso di impossibilità a raggiungere la sede del
congresso.
Ove nell’ordine del giorno vengano iscritti argomenti nuovi, ai
sensi del terzo comma dell’articolo precedente, deve esserne data
tempestiva comunicazione alle sezioni.
Le sezioni qualunque sia il numero dei soci hanno il diritto di inviare
un delegato.
Ogni delegato al congresso ha un voto per ogni cento soci o frazione di
cento superiore a cinquanta.
I delegati debbono esprimere il voto personalmente.
Le sezioni trasmettono al presidente dell’Associazione, almeno trenta
giorni prima della data in cui è convocato il congresso, copia
autentica dell’elenco dei soci regolarmente iscritti alla data del
31 dicembre dell’anno precedente ed in regola con il pagamento della
quota associativa e copia del verbale di nomina dei delegati.
Art. 16. - Intervengono al congresso e partecipano alle
relative discussioni, ma senza voto deliberativo, ove non siano già
delegati, tutti i componenti in carica del comitato centrale, del collegio
centrale dei sindaci e di quello dei probiviri.
Possono essere invitati a partecipare al congresso, in qualità
di osservatori, rappresentanti di uffici, di enti che svolgono una attività
attinente ai problemi dei mutilati ed invalidi di guerra e di associazioni
combattentistiche.
Art. 17. - Almeno trenta giorni prima della data fissata
per l’apertura del congresso è trasmessa a ciascun delegato
copia della documentazione sugli argomenti all’ordine del giorno.
Art. 18. - Il congresso dichiarato aperto dal presidente
dell'Associazione elegge tra tutti gli aventi diritto alla partecipazione
al congresso l'ufficio di presidenza, il quale sarà composto di
un presidente, di due vice presidenti, di un segretario, di due scrutatori,
e di un questore, nonché la commissione di verifica dei poteri
composta di cinque membri; nomina inoltre, nel corso dei suoi lavori,
i componenti dei seggi elettorali.
Il presidente ed i due vice presidenti dell’ufficio di presidenza
del congresso assolvono anche i compiti di ufficio elettorale.
Per le nomine di cui al comma precedente, nonché per la nomina
di ogni altra commissione che si ritenesse opportuno di costituire per
il miglior svolgimento dei lavori del congresso, tutti indistintamente
i delegati hanno un solo voto.
Le liste dei candidati del comitato centrale debbono comprendere 42 nominativi,
di cui 32 scelti tra i soci indicati al primo comma dell’art.3 e
10 scelti tra i soci indicati al secondo comma dell’art.3. Per le
eventuali surroghe le liste conterranno inoltre 12 nominativi di cui 9
scelti tra i soci indicati al primo comma dell’art.3, e 3 tra i
soci indicati al secondo comma dell’art.3.
Art. 19. - Il congresso, su proposta dell’ufficio
di presidenza, può,
prima dell’inizio delle discussioni, approvare un regolamento per
lo svolgimento dei propri lavori.
In mancanza, questi sono diretti e disciplinati dal presidente del congresso
secondo le consuetudini. In ogni caso la presidenza del congresso può
disporre che altri congressisti, da essa nominati, coadiuvino gli scrutatori
negli scrutini di votazioni segrete.
Art. 20. - Le votazioni hanno luogo di regola a scrutinio
palese. A richiesta di almeno 50 delegati si procede alla votazione per
appello nominale.
È in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la nomina
dei membri del comitato centrale, del collegio centrale dei sindaci, del
collegio dei probiviri e per le questioni relative a persone, ovvero quando
la maggioranza dei delegati presenti ne faccia richiesta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di
delegati che rappresentino almeno la metà dei soci.
Per le nomine di cui al secondo comma si considerano eletti coloro che
riportino il maggior numero di voti, calcolati ai sensi del quinto comma
dell’art. 15 e, a parità di voti, colui che è socio
da maggior tempo.
Art. 21. - Il congresso è validamente costituito
in prima convocazione se sia rappresentata almeno la metà dei soci:
in seconda convocazione, che resta fissata per il pomeriggio dello stesso
giorno, il congresso è validamente costituito quale che sia il
numero dei soci rappresentati.
Le deliberazioni sono validamente approvate secondo i criteri di cui al
terzo comma del precedente articolo 20.
Capo II
Del Comitato Centrale
Art. 22. - Il comitato centrale si compone di 42 rappresentanti eletti
dal congresso, dei quali 32 scelti tra i soci indicati al primo comma
dell’art.3 e 10 scelti tra i soci indicati al secondo comma dell’art.3.
Fanno inoltre parte del comitato centrale i presidenti regionali. I membri
del comitato centrale durano in carica da un congresso all’altro.
Le eventuali sostituzioni, dovute a qualsiasi motivo, avverranno rispettando
la relativa rappresentanza numerica e le graduatorie.
I presidenti regionali, che cessano dalla carica prima della scadenza
del mandato, cessano anche di far parte del comitato centrale e sono sostituiti
da coloro che subentreranno nella carica stessa.
I membri del comitato centrale possono, previa autorizzazione dell’ufficio
di presidenza, intervenire a tutte le riunioni ed assemblee degli organi
regionali, provinciali e sezionali. Presenziano altresì, su designazione
dell’ufficio di presidenza, alle assemblee annuali delle sezioni.
Art. 23. - Sono di competenza del comitato centrale:
a) le modifiche allo statuto sociale;
b)l’applicazione e la gestione delle linee di politica associativa
stabilite dal congresso;
c) l’elezione del presidente nazionale, dei tre vice presidenti,
dei membri della direzione nazionale e dei componenti l’ufficio
di presidenza;
d) l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione
secondo il regolamento amministrativo-contabile;
e) la compilazione e modificazione dei regolamenti per la esecuzione dello
statuto, del proprio regolamento interno, del regolamento amministrativo-contabile,
del regolamento del personale dell’Associazione, nonché la
ratifica dei regolamenti interni delle singole sezioni;
f) l’adozione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione
ed in particolare quelli riguardanti l’acquisto e l’alienazione
dei beni immobili e dei valori mobiliari dell’Associazione sentito
il parere delle sezioni interessate;
g) il giudizio sui ricorsi delle sezioni e dei soci avverso le deliberazioni
o provvedimenti della direzione nazionale;
h) il giudizio sui ricorsi che i soci interessati possono proporre entro
il termine di giorni 90 contro i provvedimenti disciplinari emessi in
prima istanza dalla direzione nazionale;
i) la determinazione dei casi in cui possono attribuirsi ai dirigenti
centrali e periferici indennità di rappresentanza, diarie, gettoni
e rimborsi forfettari di spesa, la fissazione del loro ammontare e l’approvazione
del relativo regolamento;
l) promuovere la costituzione, sentiti i comitati regionali, di enti e
fondazioni destinati al raggiungimento anche nel futuro degli scopi statutari
dell’Associazione.
Art. 24. - Il comitato centrale si riunisce ogni qualvolta
il presidente dell’Associazione o la direzione nazionale lo ritengano
necessario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri
in carica del comitato stesso. In ogni caso il comitato centrale deve
essere convocato ogni 4 mesi.
Gli avvisi di convocazione, con la indicazione dell’ordine del giorno,
debbono essere inviati a cura del presidente dell’Associazione almeno
dieci giorni prima, a mezzo di lettera raccomandata.
Su richiesta anche di un solo membro del comitato centrale possono essere
iscritti all’ordine del giorno altri argomenti purché la
richiesta stessa sia presentata al presidente dell’Associazione
almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione.
Alle sedute del comitato centrale partecipa il coordinatore degli uffici
della sede centrale.
Art. 25. - Le sedute del comitato centrale non sono valide
se non intervengano almeno la metà più uno dei membri in
carica.
Per l'approvazione delle modifiche allo statuto sociale
occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri in carica.
Art. 26. - Sia le deliberazioni che le modifiche allo
statuto sociale si intendono approvate se riportano il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
Le votazioni sono di regola palesi.
È obbligatoria la votazione a scheda segreta quando si tratti di
questioni relative a persone ovvero quando la maggioranza degli intervenuti
ne faccia richiesta.
Art. 27. - Il comitato centrale dimissionario rimane
in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione ed
anche per quelli indifferibili e urgenti di straordinaria amministrazione
sino all’insediamento del nuovo comitato.
L’accettazione delle dimissioni dei singoli membri del comitato
centrale è di competenza del comitato stesso.
Art. 28. - Il comitato centrale, qualora lo ritenga opportuno,
convoca l’assemblea nazionale dei presidenti degli organi periferici.
Art. 29. - Il membro del comitato centrale che senza
giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive verrà
considerato dimissionario dal comitato centrale.
Art. 30. - Il comitato centrale, qualora ritenga di non
poter da solo assumere la responsabilità di decisioni particolarmente
gravi ed importanti per la vita dell’Associazione e, d’altra
parte, non ravvisi opportuna l’anticipata convocazione del congresso,
può rimettere le decisioni medesime al giudizio dei soci tutti
dell’Associazione mediante “referendum”.
Con la deliberazione che indice il “referendum” saranno fissate
le modalità di esso.
Si riterranno approvate le decisioni che nel “referendum”
riporteranno il maggior numero di voti.
Art. 31. - Ogni socio può proporre attraverso
la propria sezione questioni di ordine generale associativo che, su conforme
voto del consiglio sezionale, possono essere prese in esame dal comitato
centrale.
Il socio proponente può essere sentito di persona ed essere ammesso
alla discussione.
Capo III
Della Direzione Nazionale
Art. 32. - La direzione nazionale è composta dal
presidente dell’Associazione, dai tre vice presidenti e da altri
7 membri eletti nel proprio seno dal comitato centrale nella sua prima
riunione, a scrutinio segreto.
Il comitato centrale può in ogni tempo, con deliberazione presa
con l’intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con
una maggioranza che rappresenti per lo meno la metà più
uno dei membri stessi, rinnovare la nomina sia della direzione nazionale,
sia soltanto del presidente o dei vice presidenti.
Alle sedute della direzione nazionale assiste il presidente del collegio
centrale dei sindaci o un componente del collegio stesso da lui delegato.
Alle sedute della direzione nazionale partecipa il coordinatore degli
uffici della sede centrale.
Art. 33. - La direzione nazionale attua le deliberazioni
del comitato centrale e adotta le deliberazioni di ordinaria amministrazione.
In caso di assoluta urgenza può anche adottare provvedimenti di
straordinaria amministrazione, salvo a sottoporli alla ratifica del comitato
centrale nella successiva riunione di questo.
In particolare la direzione nazionale:
a) ratifica la nomina del presidente e della commissione esecutiva regionale;
acquisito il parere della commissione esecutiva regionale, ratifica la
costituzione delle sezioni e delle sottosezioni e ne determina la trasformazione
o lo scioglimento nei casi previsti dallo statuto; sempre previa acquisizione
del parere della commissione esecutiva regionale, ratifica la nomina dei
consigli direttivi delle sezioni e delle sottosezioni e ne delibera, nei
casi previsti dallo statuto, il richiamo o lo scioglimento;
b) vigila sull’andamento contabile-amministrativo delle sezioni,
secondo le norme del regolamento amministrativo-contabile;
c) giudica definitivamente sui ricorsi che i soci interessati possono
proporre entro il termine di giorni trenta avverso le deliberazioni della
commissione esecutiva regionale in tema di provvedimenti disciplinari,
di ammissione, di cancellazione e di radiazione nei casi di cui all’articolo
116, sentito il collegio dei probiviri, nonché dei ricorsi di cui
all’art. 91 del presente statuto;
d) adotta direttamente, nei casi di particolare gravità, le necessarie
misure disciplinari a carico dei soci, quando la sezione, all’uopo
invitata, non vi adempia nel termine assegnato, o non vi provveda adeguatamente;
e) sorveglia il buon andamento associativo degli organi periferici, dirime
e decide le eventuali divergenze che tra essi possono sorgere;
f) adotta, anche d’ufficio, in prima istanza, i provvedimenti disciplinari
del caso a carico degli iscritti che rivestano cariche sociali o le abbiano
rivestite nell’ultimo triennio, sentito il collegio dei probiviri;
g) prepara i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione
del comitato centrale secondo il regolamento amministrativo-contabile;
h) predispone i vari regolamenti da sottoporre all’approvazione
del comitato centrale;
i) provvede all’assunzione, all’inquadramento e al licenziamento
del personale della sede centrale ed all’ordinamento degli uffici
dell’Associazione; nomina un coordinatore degli uffici della sede
centrale.
I provvedimenti di licenziamento dei capi d’ufficio sono soggetti
alla ratifica del comitato centrale;
l) esprime parere vincolante in ordine alle esigenze di assunzione di
personale rappresentate dagli organi periferici;
m) delibera su quanto l’ufficio di presidenza dell’Associazione
ritiene di sottoporre al suo esame e su tutto ciò che il presente
statuto espressamente ad essa demanda.
Art. 34. - Le sezioni e i comitati regionali sono tenuti
a seguire le direttive e ad eseguire le deliberazioni della direzione
nazionale salva la facoltà, quando non si tratti di provvedimenti
definitivi, di ricorrere al comitato centrale.
I ricorsi non hanno efficacia sospensiva e debbono essere presentati,
a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento.
La direzione nazionale, in casi di gravi motivi, può sospendere
l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Prima di adottare i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c)
ed f) dell’articolo 33 la direzione nazionale invita gli interessati
a presentare le difese per iscritto, assegnando un termine di venti giorni.
È salva sempre la facoltà di sentirli personalmente, ove
se ne ravvisi la necessità.
Art. 35. - La direzione nazionale può annullare,
anche d’ufficio, in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni
degli organi periferici contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti
dell’Associazione od alle direttive del congresso.
Avverso le deliberazioni di annullamento è ammesso ricorso al comitato
centrale nei termini e con gli effetti di cui all’articolo precedente.
In pendenza dell’istruttoria per l’annullamento degli atti
e delle deliberazioni di cui al primo comma, la direzione nazionale può,
ove concorrano gravi motivi, ordinare che se ne sospenda l’esecuzione.
Art. 36. - La direzione nazionale è convocata
dal presidente dell’Associazione, di regola, una volta al mese.
Gli avvisi di convocazione sono inviati per lettera raccomandata almeno
5 giorni prima ed in caso di urgenza per telegramma almeno 2 giorni prima.
Per la validità delle deliberazioni è necessario l’intervento
di almeno 6 membri oltre il presidente o uno dei vice presidenti.
Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza
dei voti espressi.
Tutte le votazioni avvengono a scrutinio palese, a meno che non si tratti
di questioni relative a persone.
Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il
voto del presidente.
Di ogni seduta è redatto apposito verbale che è sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Ciascun membro può chiedere, quando si procede a votazione palese,
che sia inserito nel verbale il voto favorevole o contrario da lui espresso
su determinate questioni. In mancanza di tale richiesta, nel verbale sono
riportati soltanto gli esiti delle votazioni, senza alcuna indicazione
sul voto espresso dai singoli partecipanti.
Art. 37. - La direzione nazionale, per il migliore esercizio
della sua opera di sorveglianza e di controllo, può far eseguire
ispezioni periodiche o saltuarie agli organi periferici.
La direzione nazionale nomina commissioni consultive di lavoro per i settori
fondamentali della attività associativa. Esse debbono essere presiedute
da un membro della direzione nazionale.
Art. 38. - Il membro della direzione nazionale che per
tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle
sedute verrà considerato dimissionario e sostituito dal comitato
centrale.
Il presidente propone altresì, alla prima seduta del comitato stesso,
la sostituzione dei membri deceduti o che a qualsiasi titolo abbiano cessato
di far parte dell’Associazione.
Sulle dimissioni dei membri della direzione nazionale, presidente e vice
presidenti compresi, delibera il comitato centrale.
Il membro dimissionario resta in carica sino a che le sue dimissioni non
sono accettate. Il comitato centrale, contemporaneamente all’accettazione,
provvede alla relativa sostituzione.
Art. 39. - L’ufficio di presidenza è composto
dal presidente e da tre vice presidenti.
L’ufficio di presidenza coordina l’attività della direzione
nazionale e, in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza della
direzione nazionale da sottoporre alla ratifica della medesima. Analoga
facoltà ha il presidente nazionale.
Capo IV
Del Presidente Onorario
Art. 40. - Il titolo di presidente onorario dell’Associazione
può essere conferito dal comitato centrale al socio effettivo che
abbia acquisito per lungo tempo eccezionali meriti nella tutela e nella
rappresentanza degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi
di guerra.
Il presidente onorario, incompatibile con qualsiasi carica associativa,
interviene ai congressi e partecipa con voto consultivo alle attività
degli organi centrali dell’Associazione.
Nell’ambito regionale o sezionale, può essere conferito analogamente
il titolo di presidente onorario regionale o sezionale, ad iniziativa
del comitato regionale o del consiglio direttivo della sezione.
Capo V
Del Presidente dell’Associazione
Art. 41. - Il presidente dell’Associazione, nominato
ai sensi dell’art. 23 nel proprio seno dal comitato centrale nella
sua prima seduta, ha la rappresentanza dell’Associazione, presiede
e coordina l’attività del comitato centrale, della direzione
nazionale e dell’ufficio di presidenza; vigila perché siano
osservate le norme dello statuto e dei regolamenti e siano eseguite le
deliberazioni del comitato centrale, della direzione nazionale e dell’ufficio
di presidenza; vigila sui servizi della sede centrale e provvede alla
riscossione delle entrate ed all’erogazione delle spese secondo
il regolamento amministrativo-contabile.
Il presidente ha inoltre la facoltà di rilasciare procure per la
stipulazione di atti che interessino l’Associazione.
Il presidente dell’Associazione può intervenire, ma senza
voto deliberativo, a tutte le riunioni ed assemblee degli organi regionali,
provinciali e sezionali.
Art. 42. - Per la instaurazione di giudizi nell’interesse
dell’Associazione occorre la preventiva autorizzazione della direzione
nazionale, a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelativi
o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati contro
l’Associazione, il presidente è tenuto ad informare al più
presto la direzione nazionale la quale adotterà le definitive determinazioni.
Art. 43. - I vice presidenti dell’Associazione,
nominati dal comitato centrale nella sua prima seduta, coadiuvano il presidente
e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento, secondo la designazione
dell’ufficio di presidenza.
Art. 44. - La carica di presidente dell'Associazione
è incompatibile con ogni altra carica associativa.
Capo VI
Del Collegio Centrale dei Sindaci e del Coordinatore
Art. 45. - Il collegio centrale dei sindaci è composto di cinque
membri effettivi e tre supplenti nominati dal congresso.
Il collegio centrale dei sindaci nomina il presidente tra i propri membri
effettivi.
Non è compatibile la carica di membro del collegio centrale dei
sindaci con le altre cariche associative centrali e periferiche.
Art. 46. - Il collegio centrale dei sindaci ha il controllo
della gestione economica e finanziaria dell’Associazione. I suoi
componenti, perciò, debbono collegialmente e, volendo, anche singolarmente,
ispezionare i libri, i documenti contabili e lo stato della cassa.
Al termine di ogni anno, il collegio presenta la sua relazione sul bilancio
consuntivo, la quale sarà sottoposta all’esame del comitato
centrale in sede di approvazione del bilancio consuntivo medesimo.
Esso inoltre esprime il proprio parere sui bilanci preventivi preparati
dalla direzione nazionale, i quali dovranno essere approvati dal comitato
centrale.
Art. 47. - Il sindaco o i sindaci che abbiano riscontrato
irregolarità contabili od amministrative ne informeranno immediatamente
il presidente del collegio centrale dei sindaci ed il presidente dell’Associazione
per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Art. 48. - Per l’amministrazione finanziaria e
contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento da approvarsi
dal comitato centrale.
Art. 49. - Il coordinatore è il responsabile dell’andamento
amministrativo e del funzionamento degli uffici della sede centrale.
Egli partecipa alle riunioni degli organi centrali collegiali nazionali
e concorre al rispetto della legalità formale di tutti gli atti.
Cura, sotto la sua responsabilità e con l’ausilio di un funzionario,
la redazione dei verbali e delle delibere degli organi centrali dallo
stesso controfirmati.
In caso di assenza o di impedimento del coordinatore le sue funzioni saranno
affidate dalla presidenza ad altro funzionario.
Capo VII
Del Collegio dei Probiviri
Art. 50. - Il collegio dei probiviri è composto
di tre membri effettivi e due supplenti.
Esso nomina il presidente tra i suoi membri effettivi.
La carica di componente del collegio dei probiviri non è compatibile
con qualsiasi altra carica associativa.
Art. 51. - Il collegio dei probiviri ha il compito di
esprimere il proprio parere su quei casi che gli sono di volta in volta
demandati dalla direzione nazionale o dal comitato centrale e sugli altri
casi previsti dallo statuto.
I probiviri intervengono alle sedute di comitato centrale.
Il collegio dei probiviri decide le controversie insorte e deferite al
collegio stesso dai soci.
TITOLO III
DEI COMITATI DELLE COMMISSIONI ESECUTIVE E
DEI PRESIDENTI REGIONALI E PROVINCIALI
Capo I
Del Comitato delle Commissioni Esecutive e
dei Presidenti Regionali
Art. 52. - In ogni regione è costituito un comitato
regionale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni della regione;
fa eccezione la regione autonoma della Valle d’Aosta ove esiste
la sola sezione di Aosta che fa capo al comitato regionale del Piemonte.
Il comitato regionale è presieduto dal presidente regionale.
Art. 53. - Il comitato regionale ha sede di regola nella
città capoluogo della regione, salva sua diversa determinazione
da approvarsi dalla direzione nazionale.
Esso, ove possibile, usufruirà dei locali, dei servizi e del personale
della sezione della città in cui ha sede.
Art. 54. - Il comitato regionale ha il compito di coordinare,
in relazione all’attività regionale, l’azione delle
varie sezioni; di segnalare agli organi centrali i mezzi più idonei
per il soddisfacimento delle necessità degli organi periferici;
di proporre allo studio problemi e provvedimenti di carattere regionale.
Art. 55. - Il comitato regionale è convocato dal
presidente regionale, sempre che questi o gli organi centrali ne ravvisino
l’opportunità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti
ne faccia richiesta.
Il comitato regionale è convocato di norma ogni quattro mesi.
Per la validità delle riunioni del comitato regionale occorre l’intervento
di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione; di
qualunque numero in seconda convocazione.
Ciascuno di questi ha nelle votazioni un voto per ogni cento soci della
propria sezione o frazione di cento superiore a cinquanta.
Si considerano approvate le deliberazioni che riportino la maggioranza
dei voti dei presenti calcolati secondo il precedente comma.
Si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, quinto, settimo
ed ottavo dell’art. 36.
Le funzioni di segretario sono assunte da un componente il comitato regionale
stesso.
Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del presidente regionale,
trasmessa alla direzione nazionale e a tutte le sezioni della regione.
Art. 56. - Il presidente regionale ha la rappresentanza del comitato regionale
e lo presiede; in caso di assenza o impedimento il presidente regionale
è sostituito dal vice presidente regionale.
Il presidente regionale è l’organo di collegamento tra gli
organi centrali e gli organi periferici dell’Associazione.
Esso vigila, nell’ambito della regione, sulla esecuzione delle deliberazioni
e delle direttive degli organi centrali e del comitato regionale ed esplica
tutte le altre mansioni che sono ad esso attribuite dallo statuto e dai
regolamenti e che vengono ad esso affidate dagli organi centrali e regionali.
Il presidente regionale può intervenire personalmente o a mezzo
un componente il comitato regionale, sulla base delle designazioni della
commissione esecutiva regionale, ai consigli ed alle assemblee sezionali
e partecipa alla discussione senza però voto deliberativo.
Quando lo ravvisi necessario, il presidente regionale può chiedere
al presidente della sezione la convocazione del consiglio direttivo e
ove necessario dell’assemblea sezionale per discutere, in via di
urgenza, argomenti specificatamente indicati nella richiesta stessa, in
tal caso l’assemblea sezionale deve essere convocata non oltre un
mese dalla richiesta.
Art. 57. - I presidenti regionali sono eletti in sede
di comitato regionale almeno 15 giorni prima del congresso nazionale.
Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto ed ogni membro votante
ha diritto ad un voto per ogni cento soci della propria sezione o frazione
di cento superiore a cinquanta. Sarà eletto colui che riporterà
la maggioranza dei voti rappresentati nel comitato regionale.
Art. 58. - I presidenti regionali non possono rivestire
la carica di sindaco.
Il sindaco che venga nominato presidente regionale è tenuto, entro
trenta giorni dalla nomina, a dichiarare per quale delle due cariche intende
optare. In mancanza della dichiarazione si ritiene che egli abbia optato
per la carica di presidente regionale e si riterrà dimissionario
dall’altra carica.
Art. 59. - Le spese di funzionamento degli organi regionali,
comprese quelle per gli eventuali oneri del personale, saranno sostenute
con i fondi stanziati dal comitato centrale.
Gli organi regionali usufruiranno, ove possibile, dei locali e dei servizi
della sezione della città ove risiedono.
Art. 60. - Con deliberazione presa con maggioranza semplice
calcolata secondo i criteri di cui al quarto comma dell’art. 55,
e con la presenza di tanti membri che rappresentano almeno i due terzi
della regione, il comitato regionale può, in ogni tempo, sostituire
il presidente regionale.
Tale delibera deve essere inviata alla direzione nazionale per la ratifica.
Il presidente regionale che cessa comunque dalla carica è sostituito,
fino alla convocazione del congresso, con designazione del comitato regionale.
Art. 61. - A carico dei membri del comitato regionale
che non intervengono, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente
indette, la direzione nazionale può, su richiesta del presidente
regionale, procedere in via sanzionatoria.
Art. 62. - Il comitato regionale, nella stessa seduta
in cui nomina il presidente regionale, nomina una commissione esecutiva
regionale per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi centrali
e del comitato regionale. Essa è composta dal presidente, da un
vice presidente e da tre componenti.
In caso di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.
Nelle regioni con meno di sei sezioni la commissione esecutiva regionale
si identifica nel comitato regionale.
La commissione esecutiva regionale si riunisce di norma una volta ogni
due mesi. Il comitato regionale può nominare il presidente regionale
onorario.
Art. 63. - La commissione esecutiva regionale coordina
l’attività del comitato regionale e coadiuva il presidente
regionale nello svolgimento dei compiti ad esso demandati dagli organi
centrali e dallo statuto.
In particolare la commissione esecutiva regionale:
a) provvede alla esecuzione delle delibere del comitato regionale;
b) predispone il rendiconto della gestione da sottoporre all’esame
del comitato regionale ed all’approvazione degli organi centrali
secondo il regolamento amministrativo-contabile;
c) esprime alla direzione nazionale parere sugli atti di costituzione
o di scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni e di nomina dei consigli
direttivi;
d) vigila sull’andamento contabile - amministrativo delle sezioni
aventi sedi nella regione secondo le norme del regolamento amministrativo-contabile;
e) giudica in prima istanza sui ricorsi che i soci interessati possono
proporre entro trenta giorni avverso le deliberazioni dei consigli direttivi
delle sezioni in tema di provvedimenti disciplinari, di ammissione, di
cancellazione e di radiazione - nei casi di cui all’art. 116 - dei
soci.
Capo II
Del Comitato e dei Presidenti Provinciali
Art. 64. - In ogni provincia è costituito un comitato
provinciale di cui fanno parte i presidenti delle sezioni.
Il comitato è presieduto dal presidente della sezione del capoluogo
di provincia.
Art. 65. - Il comitato provinciale svolge e coordina
i compiti previsti dall’art. 54 limitatamente all’ambito territoriale
della provincia, per quanto concerne i compiti di tutela, di rappresentanza
e di protezione e, particolarmente, per quanto concerne le unità
sanitarie locali previste dalla L. 833/1978.
Art. 66. - Il comitato provinciale designa, quando ciò
sia previsto dalle disposizioni legislative vigenti, i rappresentanti
dell’Associazione presso gli uffici, gli enti, i comitati provinciali
e le commissioni.
Le riunioni del comitato, per l’espletamento dei compiti ad esso
affidati nonché per la trattazione di argomenti di interesse comune
e per le segnalazioni e le proposte del caso agli organi regionali e centrali,
avvengono quando se ne ravvisi la necessità. Di tali riunioni è
data tempestiva comunicazione al presidente regionale perché, volendo,
possa esercitare la facoltà di intervenirvi od inviarvi un rappresentante
della commissione esecutiva regionale.
Le riunioni debbono comunque essere indette ogni qual volta siano richieste
dal presidente regionale, dalla commissione esecutiva regionale o da almeno
la metà dei presidenti di sezione della provincia.
TITOLO IV
DELLE SEZIONI, SOTTOSEZIONI E FIDUCIARIATI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 67. - La sezione è il nucleo organizzativo
fondamentale dell’Associazione e, nei limiti dello statuto, ne attua
i fini svolgendo la sua attività a contatto dei soci col soccorrerli
nelle loro necessità, tutelarli nei loro diritti e indirizzarli
ai loro doveri.
Art. 68. - Le sezioni debbono avere sede sociale oppure sede d’ufficio,
orario d’ufficio almeno due volte la settimana, sufficienti possibilità
economiche e giustificate ragioni di utilità organizzativa e amministrativa.
L’accertamento della esistenza delle condizioni di cui sopra è
demandato alla direzione nazionale, acquisito il parere della commissione
esecutiva regionale. In mancanza di tali condizioni, la direzione nazionale,
procede all'accorpamento o alla fusione con altra sezione, sentita la
commissione esecutiva regionale.
Art. 69. - Alla costituzione di ciascuna sezione si procede
mediante verbale dal quale risulti il numero degli aderenti e l’accettazione
da parte di essi dello statuto.
Copia del verbale costitutivo dal quale risulti il numero degli aderenti
deve essere trasmesso alla direzione nazionale per il necessario riconoscimento,
previo parere della commissione esecutiva regionale, anche in ordine alla
circoscrizione territoriale.
Nell’atto di riconoscimento la direzione nazionale determinerà,
sentito il comitato regionale, la circoscrizione territoriale della sezione.
Art. 70. - La sezione costituisce di regola, nella propria
circoscrizione, sottosezioni o fiduciariati, previa, per la costituzione
delle sottosezioni, deliberazione favorevole di apposita assemblea degli
aderenti.
L’atto costitutivo della sottosezione, da deliberarsi dal consiglio
direttivo della sezione, verrà sottoposto alla ratifica della direzione
nazionale, previo parere della commissione esecutiva regionale.
Art. 71. - La quota annua di contribuzione associativa
è, in modo uniforme per tutte le sezioni, fissata per ciascun anno
dal comitato centrale sentiti i comitati regionali.
La ripartizione della quota di contribuzione associativa è stabilita
dal comitato centrale sentiti i comitati regionali.
Capo II
Dell’assemblea dei soci
Art. 72. - L’Assemblea dei soci è convocata
di norma ogni tre anni, per l’elezione delle cariche sociali. E'
convocata, altresì, ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo
e consuntivo.
L’assemblea è convocata a cura del presidente della sezione
mediante avviso personale scritto a tutti i soci, esclusi i soci delle
sottosezioni e dei fiduciariati che in regolare assemblea, secondo quanto
disposto dall’articolo 82, si siano fatti già rappresentare
alla assemblea della sezione da altri soci mediante delega scritta. In
tal caso l’avviso verrà dato personalmente ai predetti delegati.
L’avviso di convocazione sarà dato almeno quindici giorni
prima della data stabilita per l’assemblea comunicando contemporaneamente
l’ordine del giorno dei lavori e le norme che regolano le elezioni.
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci in regola col pagamento
della quota annuale sociale anche se effettuata lo stesso giorno dell’assemblea
prima dell’inizio dei lavori.
Della convocazione dell’assemblea dovrà essere dato contemporaneo
avviso al presidente regionale e alla direzione nazionale.
Art. 73. - L’assemblea è valida in prima
convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione può avere luogo ad un’ora di distanza
dalla prima, purché ciò sia previsto nell’avviso di
convocazione.
Art. 74. - L’assemblea dichiarata aperta dal presidente
della sezione, nomina l’ufficio di presidenza composto di un presidente,
di un segretario, di uno scrutatore e di un questore, e procede con le
norme previste per il congresso, salvo quanto è disposto negli
articoli seguenti.
Art. 75. - Per la nomina del consiglio direttivo, dei
sindaci e dei delegati al congresso si procede a scrutinio segreto. A
tali nomine non possono essere eletti che soci effettivi della sezione.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste e lo svolgimento delle
operazioni elettorali si applicano le disposizioni di competenza del comitato
centrale ai sensi dell’art. 126 dello statuto.
Art. 76. - Si intendono approvate le deliberazioni che
riportino la maggioranza dei voti dei soci partecipanti alla votazione.
Per le nomine delle cariche sociali è dichiarato eletto chi riporta
il maggior numero di voti, ed a parità di voti colui che è
socio da maggior tempo.
Art. 77. - I soci possono farsi rappresentare all’assemblea
mediante delega scritta sullo stesso biglietto di invito.
Nessun socio può avere più di una delega.
Art. 78.- Di ogni adunanza deve essere redatto verbale
che sarà firmato dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
I verbali nei quali siano consacrati i risultati di votazione a scrutinio
segreto devono altresì essere firmati dagli scrutatori che hanno
partecipato alle operazioni di scrutinio.
Copia dei verbali di assemblea deve essere trasmessa, entro quindici giorni,
al presidente regionale ed alla direzione nazionale.
Art. 79. - Sono di esclusiva competenza dell’assemblea:
a) l’approvazione del regolamento interno della sezione;
b) l’approvazione della relazione morale e finanziaria della presidenza,
sentita la relazione del collegio sindacale;
c) la nomina dei membri del consiglio direttivo, dei sindaci, del delegato
e del delegato supplente al congresso.
L’assemblea si pronuncia, inoltre, su ogni argomento che le venga
sottoposto dal consiglio direttivo o che essa ritenga di interesse dell’Associazione.
Art. 80. - Oltre che nel caso previsto nell’art.
56, quinto comma, l’assemblea può essere convocata in seduta
straordinaria sempre che il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità
o la direzione nazionale lo richieda.
L’assemblea straordinaria sarà, altresì, convocata
quando almeno un decimo dei soci della sezione ne faccia richiesta scritta
e sottoscritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
Art. 81. - La direzione nazionale può richiedere
che siano inseriti nell’ordine del giorno delle assemblee ordinarie
e straordinarie tutti quegli argomenti che essa ritiene utile di sottoporre
al giudizio dei soci.
Art. 82. - I soci delle sottosezioni e dei fiduciariati
possono farsi rappresentare alle assemblee della sezione da altri soci
muniti di delega ai termini dell’art. 77.
Capo III
Del Consiglio Direttivo della Sezione
Art. 83. - Il consiglio direttivo si compone di sette
membri effettivi e comunque non meno di cinque membri effettivi e tre
supplenti.
In caso di assenza temporanea del consigliere effettivo subentra a tutti
gli effetti, in via provvisoria, un consigliere supplente.
Art. 84. - Il consiglio direttivo dirige ed amministra
la sezione secondo le direttive degli organi centrali e nei limiti del
bilancio preventivo ed è sottoposto ai controlli di cui al regolamento
amministrativo-contabile.
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali e ne rende conto
all’assemblea.
Art. 85. - Il consiglio direttivo provvede alla esecuzione,
oltre che delle deliberazioni dell’assemblea dei soci, di quelle
della direzione nazionale e del comitato centrale, determina le opere
di assistenza e di tutela da svolgere a favore dei soci osservando in
ogni caso le direttive stabilite dal comitato centrale, dalla direzione
nazionale e dal comitato regionale, vigila che nella circoscrizione della
sezione siano applicate le disposizioni legislative a favore dei mutilati
ed invalidi di guerra. Esso inoltre delibera sulle domande di ammissione
dei soci, sorveglia sull’osservanza da parte delle sottosezioni
e dei fiduciariati e dei soci dei doveri derivanti dal presente statuto
e dalla disciplina associativa, adottando, ove del caso, i provvedimenti
disciplinari previsti dallo statuto.
Art. 86. - Il consiglio direttivo è convocato dal presidente della
sezione tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando un terzo
dei membri ne faccia richiesta scritta; in questo secondo caso la convocazione
deve aver luogo entro otto giorni dalla richiesta.
L’avviso di convocazione, insieme all’ordine del giorno dei
lavori, sarà dal presidente trasmesso ai singoli membri, per lettera
raccomandata, almeno tre giorni prima della data stabilita. Nei casi di
assoluta urgenza l’avviso può essere recapitato anche nella
stessa giornata della convocazione, purché sei ore prima dell’inizio
della seduta.
Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno ogni tre mesi.
L’avviso di convocazione deve essere inviato, in ogni caso, anche
ai sindaci effettivi e al presidente regionale.
Art. 87. - Per la validità delle sedute del consiglio
direttivo occorre, in ogni caso, l’intervento della maggioranza
dei suoi componenti.
Si osservano le disposizioni dell’art. 36, quarto, quinto, sesto,
settimo e ultimo comma.
Copia integrale del verbale del consiglio direttivo deve, nel termine
di quindici giorni, essere inviato al presidente regionale.
La direzione nazionale in ogni tempo può chiedere copia integrale
delle deliberazioni stesse e di ogni verbale di seduta del consiglio direttivo.
Art. 88. - I membri del consiglio direttivo durano in
carica da un'assemblea congressuale all'altra.
Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre riunioni
consecutive, o a cinque riunioni anche non consecutive, verrà dal
consiglio direttivo considerato dimissionario.
Art. 89. - Sulle dimissioni dei singoli membri del consiglio
direttivo della sezione delibera il consiglio stesso; su quelle dell’intero
consiglio delibera l’assemblea dei soci all’uopo convocata
entro un mese.
La stessa assemblea, se accetta le dimissioni, procede alla nomina del
nuovo consiglio direttivo. Il consiglio dimissionario rimane in carica
fino all’insediamento dei successori. Questi, in qualunque tempo
eletti, rimangono in carica solo per il triennio in corso.
Ove alla convocazione dell’assemblea non provveda il consiglio dimissionario,
provvederà la direzione nazionale, all’uopo nominando uno
o più reggenti.
Art. 90. - Se per dimissioni od altre cause ed esauriti
i consiglieri supplenti, il consiglio direttivo sezionale venga a ridursi
a meno della metà dei suoi componenti effettivi la direzione nazionale,
sentita la commissione esecutiva regionale, nomina uno o più reggenti,
con l’incarico di convocare entro sei mesi l’assemblea per
la rinnovazione totale del consiglio direttivo.
Nello stesso modo la direzione nazionale provvede quando, per qualsiasi
circostanza, il consiglio direttivo venga a trovarsi nella impossibilità
di poter assolvere i suoi compiti.
Art. 91. - Contro ogni deliberazione del consiglio direttivo
i soci che la ritengono lesiva degli interessi della sezione, dell’Associazione
o dei singoli, hanno diritto di ricorrere, entro quindici giorni, alla
direzione nazionale.
Il ricorso non ha, però, effetto sospensivo.
Art. 92 .- Il consiglio direttivo può, ove lo
creda opportuno, farsi coadiuvare da apposite commissioni composte di
soci da esso scelti e presiedute dal presidente della sezione o da altro
membro del consiglio stesso.
Nella deliberazione di nomina delle commissioni saranno precisate le modalità
di funzionamento, i poteri e le attribuzioni di esse.
In materia disciplinare e di ammissione od esclusione di soci, alle commissioni
possono essere conferite solo funzioni istruttorie e consultive restando
in ogni caso di competenza del consiglio i provvedimenti da adottare.
Capo IV
Del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario
e
dell’Economo della Sezione
Art. 93. - Il consiglio direttivo, nella sua prima adunanza,
nomina nel proprio seno, con votazione separata ed a scrutinio segreto,
il presidente, il vice presidente, il segretario e l’economo della
sezione. In caso di necessità le cariche di segretario ed economo
possono essere assunte da una sola persona.
Sono eletti alle cariche di cui al precedente comma coloro che riportano
la maggioranza dei voti dei componenti il consiglio direttivo stesso.
Art. 94. - Il presidente ha la rappresentanza della sezione.
Per la instaurazione dei giudizi nei quali la sezione intende costituirsi
attrice, occorre la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo
e della direzione nazionale a meno che non si tratti di procedimenti conservativi,
cautelativi o possessori. In questi ultimi casi, e per i giudizi intentati
contro la sezione, il presidente è tenuto ad informare al più
presto il consiglio direttivo.
Le deliberazioni di questo saranno entro dieci giorni trasmesse alla direzione
nazionale per la dovuta ratifica.
Art. 95. - Il presidente esegue le deliberazioni del
consiglio direttivo e degli organi centrali e regionali dell’Associazione
e vigila sul buon andamento di tutti gli uffici e servizi della sezione.
Art. 96. - Il vice presidente sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nella trattazione degli
affari ad esso delegati.
Art. 97. - Il segretario vigila sul regolare svolgimento
di tutti i servizi di segreteria.
In particolare egli cura che siano tenuti al corrente:
a) lo schedario dei soci;
b) l’elenco nominativo dei soci;
c) il registro delle adunanze e delle assemblee;
d) il registro delle deliberazioni del consiglio direttivo;
e) tutti gli altri registri ed elenchi prescritti dai regolamenti.
Egli inoltre redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo.
Art. 98. - L’economo ha la responsabilità
del servizio di cassa e di economato, della regolare tenuta dei libri
di contabilità e della documentazione delle entrate e delle spese
della sezione.
Art. 99. - Il consiglio direttivo può, in ogni
tempo, con deliberazione motivata, presa con l’intervento di almeno
due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza di almeno la
metà di essi, rinnovare le nomine di cui all’art. 93.
La relativa deliberazione, ove si tratti di rinnovazione del presidente,
deve entro dieci giorni essere inviata per la ratifica alla direzione
nazionale.
In caso di negata ratifica si applicano le disposizioni di cui alla seconda
parte dell’art. 90 dello statuto.
Capo V
Del Collegio sezionale dei Sindaci
Art. 100. - Il collegio dei sindaci della sezione è
composto di tre membri effettivi, che eleggono nel loro seno il presidente,
e di due membri supplenti.
Essi sono eletti dall’assemblea contemporaneamente alla elezione
del consiglio direttivo, durano anch’essi in carica da un’assemblea
congressuale all’altra e rimangono in carica anche nel caso in cui
si verificassero le ipotesi previste dagli articoli 89 e 90.
Art. 101. - Il collegio dei sindaci ha il controllo sulla
gestione economico-finanziaria della sezione secondo il regolamento amministrativo-contabile.
Art. 102. - Nel caso di gravi ed eccezionali situazioni
amministrative i sindaci devono informare il presidente del collegio centrale
dei sindaci, il presidente regionale e la direzione nazionale.
Art. 103. - Sulle dimissioni dei singoli membri del collegio
delibera il collegio stesso, su quelle dell’intero collegio delibera
l’assemblea dei soci all’uopo convocata.
Il membro effettivo che a qualsiasi titolo viene a decadere dalla carica
sarà sostituito dal supplente che ha riportato il maggior numero
di voti e a parità di voti dal più anziano di età.
I sindaci dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.
Capo VI
Delle Sottosezioni e dei Fiduciariati
Art. 104. - Le sottosezioni sono costituite, ai sensi
e con la procedura di cui all’art. 70, quando abbiano recapito fisso
per i soci, orario fisso d’ufficio almeno una volta alla settimana,
giustificate ragioni di utilità organizzativa.
Le sottosezioni, pur essendo parte integrante della sezione, sono rette
da un proprio consiglio direttivo composto da cinque membri effettivi
e due supplenti eletti dall’assemblea dei soci della sottosezione
a scrutinio segreto.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, un vice presidente e un
segretario-economo.
Per l’assemblea e per il consiglio direttivo delle sottosezioni,
valgono, in quanto applicabili, le stesse disposizioni fissate per l’assemblea
e il consiglio direttivo della sezione.
Le sottosezioni hanno una propria contabilità ma i risultati della
loro gestione economico-finanziaria rientrano nel bilancio della sezione
secondo il regolamento amministrativo-contabile.
Gli organi di controllo amministrativo e contabile della sezione esercitano
le loro funzioni anche nei confronti delle sottosezioni.
Art. 105. - La sottosezione ha lo scopo di facilitare
i rapporti dei soci con la sezione, curando l’attuazione dei fini
a questa assegnati dallo statuto. Per l’ammissione dei soci e per
ogni provvedimento di carattere amministrativo e disciplinare la sottosezione
dovrà fare le opportune proposte al consiglio direttivo della sezione
il quale delibererà in merito.
Art. 106. - Le deliberazioni del consiglio direttivo
sezionale sono obbligatorie anche per le sottosezioni; le deliberazioni
del consiglio direttivo sottosezionale che non siano di mera esecuzione
vanno sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo sezionale.
Art. 107. - La sottosezione quando abbia i requisiti
di cui all’art. 68 può essere elevata a sezione, con deliberazione
della direzione nazionale, su richiesta del proprio consiglio direttivo,
sentito il parere del consiglio direttivo della sezione da cui dipende
e quello della commissione esecutiva regionale.
Essa può, dalla direzione nazionale e sentito il parere del consiglio
direttivo della sezione e quello della commissione esecutiva regionale,
essere trasformata a fiduciariato, o sciolta, quando vengano a mancare
le condizioni che ne determinarono la costituzione.
Art. 108. - Le attività delle sezioni sciolte,
con l’eventuale trasformazione in sottosezione o fiduciariato, passano
alla sezione cui è attribuita la circoscrizione territoriale della
sezione disciolta, ovvero sono ripartite tra sezioni viciniori tra le
quali è divisa la circoscrizione medesima. In tale ultimo caso
la ripartizione è fatta dalla direzione nazionale sentito il parere
della commissione esecutiva regionale.
Art. 109. - Le sezioni nomineranno di regola, nei comuni
della propria circoscrizione e in quelli di circoscrizione delle proprie
sottosezioni, dei fiduciari, sentita la designazione dei soci interessati.
I fiduciari hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e con
le sezioni e sottosezioni, di attuare i fini associativi rendendosi interpreti
delle esigenze dei soci e trasmettendo a questi le istruzioni e i provvedimenti
della sezione o della sottosezione.
Art. 110. - I fiduciari hanno un compito di collegamento
con i soci; essi non hanno alcun potere disciplinare e solo possono segnalare
al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione i soci che vengono
meno ai fini e alla disciplina dell’Associazione.
Art. 111. - Il consiglio della sezione può sempre
revocare la nomina del fiduciario qualora questo non esplichi il suo mandato,
ne superi i limiti o in qualunque modo venga meno alla disciplina associativa.
La sottosezione potrà proporre la nomina o la revoca dei fiduciari
al consiglio della sezione che delibera in merito.
Art. 112. - I soci facenti capo ai fiduciariati, per
l’intervento all’assemblea della sottosezione, possono ai
sensi dell’art. 82 delegare altri soci.
Capo VII
Dell’ammissione, della radiazione, delle dimissioni,
della cancellazione e della disciplina dei soci
Art. 113.- L’ammissione a socio è, su domanda
dell’interessato, deliberata dal consiglio direttivo della sezione
nella cui circoscrizione il richiedente risiede.
Avverso le deliberazioni dei consigli direttivi che rigettino domande
di ammissione, gli interessati possono proporre ricorsi in prima istanza
alla commissione esecutiva regionale ai sensi del comma e) dell’art.
63 e in seconda istanza alla direzione nazionale ai sensi del comma c)
dell’art. 33.
Art. 114. - Qualora un socio cambi residenza, la sezione
presso la quale è iscritto trasmette d’ufficio l’iscrizione
alla sezione nella cui circoscrizione il socio medesimo si è trasferito.
Il socio è tenuto a comunicare alla sezione presso cui è
iscritto l’eventuale cambiamento di residenza.
Art. 115. - Sono radiati i soci i quali per un periodo
di un anno non abbiano versato la quota di contribuzione associativa o
firmata la delega. Prima di procedere alla radiazione il consiglio direttivo
diffiderà il socio, a mezzo di lettera raccomandata, dandogli almeno
30 giorni di tempo per mettersi in regola.
Il socio radiato può essere riammesso purché presenti nuova
domanda di ammissione e paghi le quote arretrate.
Art. 116. - Perdono la qualifica di socio coloro che
non risultano più in possesso dei requisiti di cui al primo comma
dell’art. 3 del presente statuto a seguito di revoca del provvedimento
concessivo del trattamento pensionistico nei casi previsti dalla legge.
Art. 117. - Sulle dimissioni del socio delibera il consiglio
direttivo.
Le dimissioni si intendono accettate qualora il consiglio non deliberi
diversamente nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione.
L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata solo
nel caso in cui il socio debba essere ad altro titolo escluso dall’Associazione.
Il socio dimissionario non potrà essere riammesso se non attraverso
una nuova domanda e conseguente deliberazione del consiglio direttivo.
Art. 118. - Ai soci responsabili di violazione dei doveri
di cui all’art. 4, o di atti di indisciplina associativa, possono
applicarsi a seconda della gravità del caso le seguenti misure
disciplinari:
a) il richiamo;
b) la riprovazione;
c) la sospensione da ogni attività associativa da un minimo di
tre mesi ad un massimo di due anni;
d) la espulsione.
L’espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti,
fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale
del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell’Associazione.
L’espulsione da socio comporta la revoca di titoli di benemerenza
associativa.
Art. 119. - Il socio sottoposto a procedimento disciplinare
può, con deliberazione dell’organo competente per il giudizio
disciplinare, essere in via cautelare sospeso dalle cariche eventualmente
coperte ed anche da qualsiasi attività sociale.
Art. 120. - La radiazione nel caso di cui all’art.
115, la cancellazione e le sanzioni disciplinari sono adottate, salvo
i casi in cui è stabilita la competenza degli organi centrali,
con deliberazione del consiglio direttivo, avverso la quale gli interessati
possono proporre ricorso in prima istanza alla commissione esecutiva regionale
ai sensi del comma e) dell’art. 63 e in seconda istanza alla direzione
nazionale ai sensi del comma c) dell’art. 33. I ricorsi non hanno
effetto sospensivo.
Il consiglio direttivo prima di prendere le deliberazioni di cui al precedente
comma deve contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed
assegnargli un tempo non inferiore a quindici giorni per le sue difese
e deduzioni, e per chiedere, ove lo ritenga, di essere personalmente ascoltato.
Art. 121. - Ai sensi dell’art. 33 lettera f), la
competenza ad adottare provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti
che rivestano cariche sociali o le abbiano rivestite nell’ultimo
triennio, appartiene alla direzione nazionale.
Quest’ultima, prima di adottare i provvedimenti disciplinari, deve
contestare con lettera raccomandata al socio gli addebiti ed assegnargli
un termine non inferiore a venti giorni per le sue difese e deduzioni.
Avverso la delibera della direzione nazionale, gli interessati, entro
novanta giorni dalla comunicazione, possono proporre ricorso al comitato
centrale.
Sulla decisione del ricorso, che non ha effetto sospensivo, non hanno
diritto a voto nè i componenti la direzione nazionale nè
i componenti il comitato centrale che fanno parte del consiglio direttivo
della sezione di appartenenza del ricorrente.
Art. 122. - Il socio espulso non potrà essere
riammesso almeno per un periodo di tre anni salvo che fatti nuovi non
vengano a modificare la sua posizione. La deliberazione del consiglio
direttivo che disponga una riammissione è soggetta alla ratifica
della direzione nazionale.
Il socio riammesso non potrà ricoprire cariche sociali per un periodo
di tre anni dalla data della delibera di riammissione.
Capo VIII
Della disciplina delle Sezioni e delle Sottosezioni
Art. 123. - Le sezioni e le sottosezioni sono tenute
all’osservanza, oltre che dello statuto e dei regolamenti, delle
direttive e delle disposizioni impartite dagli organi centrali e regionali
dell’Associazione e debbono ispirare sempre la loro attività
ed il loro indirizzo ad una solidale e fraterna collaborazione con le
altre sezioni e con gli altri organi onde mantenere all’organizzazione
unità e compattezza.
Art. 124. - Le sezioni e sottosezioni che vengono meno
ai doveri di cui all’articolo precedente o che comunque con atti
o fatti di indisciplina recano danno al prestigio e al buon andamento
dell’Associazione sono passibili a seconda della gravità
del caso:
a) di richiamo al consiglio direttivo della sezione o della sottosezione;
b) di scioglimento del consiglio direttivo della sezione o della sottosezione.
Le sanzioni di cui sopra sono adottate, sentito il parere del comitato
regionale, con deliberazioni della direzione nazionale soggette a ratifica
del comitato centrale nella sua prima riunione. Tali deliberazioni sono
esecutive anche prima della ratifica.
Con la deliberazione che scioglie il consiglio direttivo, la direzione
nazionale nomina alla sezione o alla sottosezione uno o più reggenti
che convocheranno l’assemblea dei soci nel termine di sei mesi.
La direzione nazionale prima di adottare le sanzioni di cui sopra deve
contestare, con lettera raccomandata, al consiglio direttivo della sezione
o della sottosezione, gli addebiti, assegnando un termine, non inferiore
a trenta giorni, per la presentazione di difese e giustificazioni e per
consentire, ove ciò sia richiesto, l’audizione personale
del presidente o di altro componente, all’uopo delegato, del consiglio
direttivo della sezione o della sottosezione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 125. - Sino all'emanazione da parte del comitato centrale del regolamento
di esecuzione del presente statuto e degli altri regolamenti, restano
ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti per la parte che
non sia in contrasto con il vigente statuto.
Art. 126. - La direzione nazionale predispone il regolamento
per l'attuazione dello statuto da sottoporre alla approvazione del comitato
centrale entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto stesso, sentito
il preventivo parere dei comitati regionali.
Art.127. - Per ogni controversia di cui dovesse essere
investita la magistratura ordinaria o amministrativa è competente
esclusivamente il Foro di Roma.
Art.128. – E’ costituita una Consulta Nazionale
dei figli, nipoti e pronipoti dei soci di cui al primo comma dell’art.
3,appartenenti alla Fondazione e dei soci di cui al secondo comma dell'art.3che
non rivestano cariche in seno all'Associazione.
Detta Consulta, composta da ventinove membri, verrà eletta al Congresso
dai delegati degli aderenti alla Fondazione e dai delegati dei soci di
cui al secondo comma dell'art.3.
Art.129. – Presso ogni regione è costituita
una Consulta composta da un massimo di dieci elementi designati dai comitati
regionali tra i figli, nipoti e pronipoti dei soci di cui al primo comma
dell’art.3, appartenenti alla Fondazione e tra i soci di cui al
secondo comma dell'art.3 che non rivestano cariche in seno all'Associazione.
Art. 130 - E' fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi,riserve
o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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